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Gennaio 7, 2015 Giancarlo Cerrelli

Depositato in Senato un disegno di legge per l’introduzione del gender a scuola. Nella Regione alcune sentenze sposano la cultura dell’indifferenziazione sessuale

Pur nell’incoscienza dei più, viviamo in una democrazia totalitaria.

Questo regime, perché tale si può definire quello in cui siamo posti, non ammette posizioni che siano contrarie alla vulgata politicamente corretta.

Appare, ormai, non solo fuori luogo parlare pubblicamente di famiglia naturale, ma quando e se si tenta di farlo si viene linciati massmediaticamente e definiti  retrogradi e oscurantisti; ne è prova il vergognoso clamore mediatico che sta suscitando il convegno che si terrà nei prossimi giorni sul tema della famiglia naturale a Milano.

È in atto, oggigiorno, un tale offuscamento della ragione, che tende a legittimare, in una società ormai senza punti di riferimento, qualsiasi emozione e desiderio facendoli assurgere a diritto da tutelare.

Si è portati erroneamente a cedere all’assunto, che l’uguaglianza tra le persone implichi necessariamente l’uguaglianza tra le situazioni affettive e richieda, pertanto, una convalida sociale e un conseguente trattamento giuridico di queste.

Viene da chiederci: da cosa è provocato un tale oscuramento del buon senso?

Un osservatore attento sa che tali istanze ideologiche sono sostenute da lobby culturali, politiche e finanziarie che promuovono una ideologia, detta di genere, che ha l’intento di giungere all’indifferenziazione sessuale, propizia il depotenziamento della famiglia naturale con la promozione e la tutela delle più variegate situazioni affettive.

Tale ideologia condiziona fortemente la nostra cultura e favorisce, in modo generalizzato, un trasbordo ideologico inavvertito a favore di comportamenti (matrimonio e adozione gay, fecondazione artificiale, utero in affitto etc.) che fino a qualche tempo fa erano considerati, dai più, contro natura; ma intento dell’ideologia gender è proprio quello di superare i concetti di natura e normalità che sono considerati mere costruzioni culturali.

Nel nostro Paese, tale ideologia è promossa, già dai banchi di scuola, da agenzie culturali e politiche.

È indicativo, a tal proposito, che, pochi giorni fa, sia stato depositato presso il Senato della Repubblica, un disegno di legge dal titolo: Introduzione dell’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università, che, sottoscritto da 40 senatori. 

Tale disegno di legge è volto a eliminare dai libri di testo delle scuole, gli stereotipi di genere, ma anche di promuovere l’adozione di una strategia condivisa, in collaborazione con le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione e i centri per l’impiego, a favore della prospettiva di genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore.

E’ fatto riferimento, tra l’altro, alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 marzo 2013 che sulla base di indirizzi pedagogici largamente condivisi, ha affermato che la nozione di uguaglianza può essere instillata nei bambini sin dalla più tenera età e che un’educazione basata sul riconoscimento della parità è la strada da percorrere per il superamento degli stereotipi di genere.

In tale contesto, una vera sorpresa è quella che sembra identificare la regione del Trentino come un laboratorio per la sperimentazione e la diffusione dell’ideologia di genere. Sarà certamente un caso, ma è indicativo che in tale regione sia perseguita, seppur su fronti differenti, la promozione di iniziative che sono antesignane verso lo stesso fine: il superamento degli stereotipi di genere.

Un primo fronte è attuato a livello didattico, l’altro è perseguito per mezzo della via giudiziaria.

Per ciò che concerne il primo fronte, la regione alpina ha il “privilegio” di ospitare l’unico istituto di ricerca e sperimentazione didattica ancora attivo in Italia, l’Iprase, che – come apprendiamo dal quotidiano la Repubblica – ha lavorato in una scuola elementare per due anni a una ricerca sperimentale, coinvolgendo anche i bambini, con l’obiettivo di individuare gli stereotipi di genere trasmessi a scuola attraverso i libri di testo, libri di lettura, le circolari scolastiche, i comportamenti del personale, il linguaggio formale e informale.

Tale istituto ha, per giunta, recentemente stilato un piano strategico per il triennio 2015-2017, indirizzato a chi opera nella scuola e nella formazione, prevedendo che l’azione dell’istituito sarà svolta con flessibilità e determinazione per garantire un efficace servizio nelle scuole volto a favorire una cultura dell’innovazione che deve essere coltivata e alimentata, tra l’altro, con azioni mirate a superare le “differenze di genere”.

Questo fronte di divulgazione dell’ideologia di genere ha come destinatari i formatori, ma soprattutto i bambini, ai quali dovrà essere istillata con cura una cultura che faccia credere che le differenze uomo-donna siano soltanto oppressioni normative, stereotipi culturali e costruzioni sociali che bisogna decostruire per raggiungere la parità tra uomo e donna. Tutto ciò per pervenire, infine, a una “indifferenziazione dei sessi” che più palesemente è denominata “neutralità sessuale”.

L’altro fronte, invece, è attuato, come detto, per mezzo della via giudiziaria.

In Trentino, nell’ultimo anno, ben due Tribunali hanno espresso decisioni in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, che evidenziano una tendenza originale e significativa a favore  dell’ideologia di genere.

Un primo provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Rovereto il 3 maggio 2013 che ha deciso il caso di una persona di sesso maschile, che volendo diventare donna, è riuscita a raggiungere, a suo dire, grazie a una terapia ormonale che si è protratta per cinque anni, un equilibrio fisico, psicologico e sociale tra il proprio corpo e la propria identità sessuale, tanto da decidere di non sottoporsi all’intervento chirurgico. Questa persona ha, così, richiesto rettificazione degli atti anagrafici, prescindendo dall’esecuzione degli interventi demolitivi e ricostruttivi degli organi sessuali primari, condizione questa, ai sensi della legge 14.04.1982, n. 164, oggi, necessaria per la rettificazione dei dati anagrafici;il Tribunale di Rovereto, sorprendentemente e contrariamente all’indirizzo giurisprudenziale dominante ha accolto la richiesta.

Sulla stessa linea, si pone, costituendo, senz’altro, un salto di qualità nella prospettiva dell’attuazione dell’ideologia di genere nel nostro ordinamento, l’ordinanza del Tribunale di Trento n. 228/2014, resa pubblica qualche giorno fa.

Alla base della vicenda vi è una donna che sin dall’infanzia si è sentita un uomo e così ha deciso di richiedere al Tribunale la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14.04.1982, n. 164, mediante ordine all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di modificare l’atto di nascita, in modo che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. La signora ha, tra l’altro, richiesto – pur non ritenendolo necessario – di essere eventualmente autorizzata a compiere in futuro gli interventi medico-chirurgici necessari alla normoconformazione del suo corpo in senso ginoandroide, anche tramite isterectomia, mastectomia e falloplastica.

Ora – com’è noto e pur trascurando le importanti considerazioni di tipo etico – per la legge 14.04.1982, n. 164, il cambiamento dei propri caratteri sessuali (quindi dell’apparato genitale), è una condicio sine qua non per ottenere il cambiamento di identità sessuale anagrafica.

Il Tribunale di Trento, tuttavia, ha ritenuto che il sottoporsi a un intervento chirurgico sia assolutamente delicato e pericoloso per la salute della persona, ma anche in stridente contrasto con gli articoli 2, 3, 32 e 117, comma 1 della Costituzione.

Il Tribunale, pertanto, è giunto a ritenere che l’articolo 2 della Carta Costituzionale e l’articolo 8 Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) riconoscano e tutelino il diritto all’identità sessuale nel senso che ogni persona ha il diritto di scegliere la propria identità sessuale, maschile o femminile, a prescindere dal dato biologico.

Tale ordinanza, tuttavia, trova la sua reale importanza nel fatto che fornisce una definizione dell’identità di genere, come forse poche altre volte è accaduto in una decisione emessa dai tribunali italiani. È affermato, infatti, testualmente dalla sentenza:

«Il dato fondamentale non è più il sesso biologico o anagrafico, ma il genere, che si può definire quale “variabile socio-culturale”, vale a dire “qualità della persona in base alla quale della stessa si può dire che è maschile o femminile”. Il genere – continua il Tribunale di Trento – può discostarsi dal sesso biologico e cambiare col tempo in varie declinazioni e direzioni, nel qual caso si può parlare di “espressione” o “ruolo” di genere. Quando vi è una “percezione” di non collimazione tra il genere assegnato alla nascita (sulla base del sesso “biologico”) e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell’identità di genere».

A fronte di queste considerazioni il Tribunale di Trento ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 164/1982 in cui prevede il necessario mutamento dei caratteri sessuali per cambiare identità anagrafica; in altre parole il Tribunale di Trento auspica che la Corte Costituzionale decida che il transessuale debba essere libero di poter scegliere la propria identità a prescindere dall’aspetto sessuale che lo caratterizza.

Tale ordinanza si pone in quell’alveo giurisprudenziale che ritiene doveroso sposare la cultura “gender”, la quale esalta il desiderio individuale e l’autodeterminazione permettendo a ciascuno di costruire la propria identità e mutarla in funzione delle fluttuazioni dei propri orientamenti nel corso della vita.

La Cassazione, peraltro, da parte sua è intervenuta di recente, sul tema del transessualismo, con una “ordinanza interlocutoria”, depositata il 6 giugno 2013, con la quale ha richiesto alla Corte Costituzionale di “verificare” la conformità alla Costituzione, della legge nr.164/82, nella parte in cui prevede la contestuale “annotazione” sui Registri del provvedimento con il quale si dispone la “rettifica sessuale” di un soggetto e l’effetto, immediato e successivo, che comporta l’automatica “cessazione degli effetti civili del matrimonio” a prescindere, cioè, dalla richiesta di una delle parti.

In poche parole siamo in presenza di un processo culturale che si concretizza, anche, per mezzo di pronunce giudiziarie e che mira a mutare le basi antropologiche della nostra società e in primis, quelle dell’istituto familiare, svuotandolo della sua finalità e dei suoi elementi costitutivi, primo tra tutti la differenza sessuale.

Nulla di tutto ciò, comunque, è irreversibile.

È necessario, pertanto, con coraggio mettere al bando complessi d’inferiorità di fronte a una tale cultura artificiale e in definitiva contro l’uomo, così da propiziare una resistenza che miri a evocare la bellezza dell’umano, mediante la riscoperta del buon senso.

9070cookie-checkIl Trentino è il laboratorio per la sperimentazione e la diffusione dell’ideologia di genere?

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