Cerrelli La legge mancino e i gay pride Cerrelli su "La Verità"

di Francesco Agnoli, pubblicato in La Verità del 4 luglio 2021

Giancarlo Cerrelli, avvocato, professore di Diritto di famiglia, presso l’Istituto Italiano di Criminologia, dopo le manifestazioni dissacranti ed oltraggiose esternate in alcuni gay pride dello scorso fine settimana, ha provocatoriamente invitato ad applicare la legge Mancino contro gli organizzatori e contro chi ha visibilmente irriso la religione cattolica.

Professore, è stata solo una provocazione?

In realtà è più di una provocazione. Dopo, infatti, la depenalizzazione del reato di blasfemia, o di bestemmia ex art. 724 c.p., potrebbe apparire che ai cattolici non rimanga alcun presidio per tutelare il sentimento religioso. Ci sarebbe, invero, nel nostro ordinamento la legge 25 giugno 1993, n. 205, nota come legge Mancino, che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali e che tra l’altro, punisce anche l’utilizzo di emblemi o simboli che incitino all’odio.

Questa legge non è quella che la sinistra e il mondo LGBTIQA vorrebbe estendere con il ddl Zan al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere?

Sì, è proprio quella, ma mentre le estensioni previste dal ddl Zan ancora non sono legge e non si sa se mai lo diventeranno, la previsione della legge Mancino che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio religioso, invece, è già esecutiva e, pertanto, ci sarebbero, fin da ora, i presupposti per sanzionare gli organizzatori dei Gay Pride e i loro partecipanti.

Veramente?

Sì! La legge Mancino, infatti, oltre a sanzionare i comportamenti dei singoli, sanziona anche i comportamenti di gruppo, infatti, l’art. 3 recita:

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni”.

E inoltre: “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” come sopra definiti “è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.”

C’è da dire, tuttavia, che tale norma è stata realizzata per inserire, precipuamente, nel nostro ordinamento il reato di negazionismo e soprattutto allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita, tuttavia, sarebbe fortemente discriminante non estenderla anche alla religione cattolica.

È da un po’ di tempo, infatti, che stiamo assistendo, non solo in Italia, a manifestazioni connotate da una virulenta “cristanofobia”. 

Così però non si limita la libertà di opinione?

Non si manifesta la propria libertà offendendo o irridendo il sentimento religioso, tuttavia, nonostante io creda che la legge Mancino sia una legge illiberale, è, però, l’unico mezzo per tutelare il sentimento religioso, che dopo la depenalizzazione della blasfemia non ha più, in Italia, tutele penali. 

È da notare, tuttavia, che un’eventuale estensione della legge Mancino al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere, come prevede il ddl Zan, sarebbe pericolosissima, perché le categorie citate del disegno di legge sono fluide e non sono facilmente determinabili da chiunque; inoltre, il ddl Zan intende servirsi della legge Mancino con una mera finalità pedagogica, difatti, l’intento del disegno di legge è proprio quello di punire il dissenso di chi si oppone alla nuova antropologia basata sul gender e che per mezzo di questo dispositivo di legge si intende attuare forzatamente nella nostra società.

16810cookie-check“La legge Mancino può punire la blasfemia che c’è nei gay pride”
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