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Scuola cattolica deve pagare risarcimento a insegnate gay a cui non ha rinnovato il contratto d’insegnamento, lo ha deciso la Cassazione.

La Corte di Cassazione, con sent. n. 31071/2021 ha stabilito che una scuola cattolica dovrà risarcire un’insegnante gay perché sarebbe stata discriminata. La S. Corte ha pure riconosciuto un risarcimento per la discriminazione collettiva in favore dell’Associazione radicale Certi Diritti e della Cgil locale.

I fatti: la presunta discriminazione da parte della scuola cattolica

Nel caso in esame, un istituto scolastico paritario di ispirazione religiosa cattolica non ha rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato ad un’insegnante. L’insegnante e le associazioni sindacali, allora, sono ricorse in giudizio sostenendo che il mancato rinnovo del contratto di lavoro era dovuto per l’orientamento omosessuale dell’insegnante, che aveva una relazione affettiva con una donna. La scuola eccepiva, peraltro, che l’insegnante nonostante insegnasse musica si intrattenesse con gli studenti in discussioni sulla sessualità. La scuola pertanto negava la natura discriminatoria della sua condotta e chiedeva l’applicazione dell’art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 216/2003.

3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell’àmbito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima 

L’importanza per la scuola cattolica delle idee dell’insegnante

La religione e le idee personali dell’insegnante erano requisito essenziale per lo svolgimento delle attività praticate nell’istituto scolastico di ispirazione cattolica. L’adesione ai valori dell’istituto non rappresentava una discriminazione ma un requisito per la continuazione del rapporto di lavoro con un ente ideologicamente caratterizzato.

Il Tribunale di Rovereto condanna la scuola cattolica per discriminazione

il Tribunale di Rovereto, adito dall’insegnante, accertava, tuttavia, la discriminazione per orientamento sessuale. Condannava l’istituto scolastico al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell’insegnante.

La Corte d’Appello di Trento ribadisce la condanna

La Corte di Appello di Trento confermava l’accertamento della condotta discriminatoria da parte dell’istituto scolastico. I giudici di Trento nella conferma della sentenza del Tribunale di Rovereto, facendo riferimento all’art. 28, comma 4, D.Lgs n. 150/2011. Questa disposizione rappresenta il riferimento normativo in materia di prova nelle discriminazioni per orientamento sessuale.

La Cassazione conferma la condanna della scuola cattolica per discriminazione

La Suprema Corte mette la parola “fine” alla vicenda che ha visto coinvolta la scuola cattolica e la docente trentina. Non è bastato per l’istituto scolastico invocare la libertà di organizzazione e di insegnamento garantito anche dal Concordato. Per la Cassazione resta da spiegare come la rivendicata “libertà possa legittimare condotte apertamente discriminatorie” (pag. 5). La Cassazione ha confermato, peraltro, anche il danno per la discriminazione collettiva per la lesione degli interessi rappresentati dalle organizzazioni.

Il principio enunciato dalla sentenza della Suprema Corte riguarda eminentemente a chi spetti tra le parti l’onere della prova della condotta discriminatoria. La Cassazione, tuttavia, non si ferma qui, ma attua una decisione che implicitamente discrimina e limita la libertà della scuola cattolica a perseguire la sua missione.

Eppure l’art. 9 dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, L. 25 marzo 1985 n. 121, afferma che:

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.

La Cassazione con tale decisione sembra, invece, negare la piena libertà della scuola cattolica a rimanere fedele alle proprie regole d’ingaggio. Un insegnante quando decide di lavorare in una scuola paritaria cattolica deve accettare lo stile di vita proposto dall’istituto. Deve, difatti, aderire ed attuare il progetto educativo di ispirazione religiosa proposto dalla scuola. D’altra parte un genitore se iscrive il proprio figlio in una scuola caratterizzata culturalmente è perché pretende che la scuola attui un certo modello educativo.

La missione delle scuola paritaria

La scuola paritaria deve rappresentare un presidio di libertà, una zona franca contro la dittatura del relativismo e il pensiero politicamente corretto. La Cassazione sposa , invece, con tale sentenza, un modello che omologa al pensiero unico politicamente corretto queste scuole. Quella attuata dalla scuola non è stata discriminazione. Discriminazione si ha, infatti, quando due situazioni analoghe sono trattate in modo differente. In tal caso non siamo in presenza di una discriminazione perché la scuola paritaria ha una connotazione differente rispetto a quella statale.

Le scuole paritarie infatti non vengono gestite dallo Stato e hanno una totale libertà da un punto di vista dell’orientamento culturale e didattico. L’art. 33 della Costituzione, infatti, recita:

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”.

Paradossalmente le scuole paritarie hanno anche la libertà di discriminare pur di raggiungere il loro scopo didattico e culturale. È pur vero che alcune scuole paritarie cattoliche con le loro scelte educative tradiscono talora la loro missione. Non per questo, tuttavia, si deve limitare quello spazio di libertà che anche la Carta costituzionale riconosce alle scuole paritarie. La libertà di educazione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato costi quel che costi, in un contesto sociale sempre più fluido.

Scuola cattolica
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21510cookie-checkPaga la scuola cattolica che non vuole l’insegnante gay

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