Perché vi è inconciliabilità tra Chiesa e Massoneria?
(Conferenza tenuta a Ferrara il 19 ottobre 2013)
Cade quest’anno il trentesimo anniversario della Dichiarazione sulla Massoneria, Quaesitum Est, pubblicata il 26 novembre 1983 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con la specifica approvazione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, che dichiara l’inconciliabilità tra la Chiesa Cattolica e la Massoneria.
Questo documento continua a rimanere l’ultimo, in ordine di tempo, che ufficialmente ed esplicitamente prende posizione rispetto alla Massoneria.
Prima di approfondire la portata giuridica della Dichiarazione Quaesitum Est del 1983, ritengo utile fare un breve esame delle tappe magisteriali che hanno portato a questa dichiarazione e all’attuale disciplina canonica.
La fondazione della massoneria nel 1717 e la sua prima condanna nel 1738
La Massoneria moderna è stata fondata a Londra, il 24 giugno 1717. Nel 1723 riceve le sue Costituzioni dal pastore presbiteriano James Anderson, ma dopo appena 21 anni dalla sua nascita, la Chiesa Cattolica, con una tempestività straordinaria per rapporto ai tempi, ritiene di dover mettere in guardia contro tale organizzazione e, così, Papa Clemente XII il 28 aprile 1738 pubblica la lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, che è il primo documento pontificio di condanna delle associazioni massoniche.
Tale documento vietava “ai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preminenza, sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto Regolari, istituire, propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Francs Maçons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro qualche cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto o favore, palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro tempore”.
Dopo tale pronuncia vi sono stati, ad oggi, altri circa seicento interventi magisteriali, da parte dei Papi, afferenti alla massoneria, senza contare gli svariati altri interventi di singoli Vescovi, o di gruppi di Vescovi che hanno preso posizione sul tema.
Giovanni Cantoni ha periodizzato le pronunce del magistero, dal suo inizio fino ad oggi, in quattro fasi:
- Dal 1738 al 1903: dalla lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, pubblicata da Papa Clemente XII nel 1738, all’enciclica Humanum genus di Papa Leone XIII, del 1884.
Questa prima fase — la più ricca dal punto di vista del numero e dell’ampiezza dei documenti — si apre con la ricordata lettera apostolica In eminenti apostolatus specula, di Papa Clemente XII, e si chiude con la fine del pontificato di Papa Leone XIII, cioè con il 1903.
Il periodo si può considerare emblematicamente chiuso con l’enciclica Quod sectam Massonum:Humanum genus pubblicata da Papa Leone XIII nell’anno 1884, che si può considerare l’enciclica-quadro sul tema massonico e in cui sono sottolineati in modo significativo gli effetti negativi delle associazioni massoniche.
Il c. 2335 del «Codex» del 1917 riporta una lunga lista di fonti e documenti molto significativi. Le fonti sulle quali si basa il canone non sono esaustive riguardo a tanti interventi da parte dell’autorità della Chiesa nei confronti della libera muratoria.
- Dal 1903 al 1962: il Codice di Diritto Canonico pubblicato da Papa Benedetto XV nel 1917
La seconda fase si stende cronologicamente dal 1903, cioè dall’inizio del pontificato di Papa san Pio X, all’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1962.
In tale periodo non è presente una molteplicità di documenti pontifici riguardanti il fenomeno massonico, tuttavia tale fase è caratterizzata da due eventi significativi: il primo è la promulgazione del Codice di Diritto Canonico nel 1917, da parte di Papa Benedetto XV, e, dall’altro, dalla conferma della vigenza del canone 2335 di tale codice nell’articolo 247 delle Costituzioni Sinodali promulgate nel 1960 dal Primo Sinodo Romano, voluto da Papa Giovanni XXIII e che avrebbe dovuto essere — ma non fu — la prova generale del Concilio Ecumenico Vaticano II.
- Dal 1962 al 1981: il silenzio magisteriale.
Si tratta di un periodo caratterizzato dal silenzio magisteriale sulla massoneria indicata nominatim, se si eccettua una dichiarazione del 1981 della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede contro false e capziose interpretazioni date a una lettera indirizzata nel 1974 dalla stessa Congregazione ad alcuni episcopati, un documento riservato poi divenuto di pubblico dominio.
d. Dal 1981 a oggi: il Codice di Diritto Canonico del 1983 e la Dichiarazione sulla massoneria, pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nello stesso anno.
Questa fase inizia nel 1981 ed è tuttora aperta. I suoi momenti rilevanti sono a tutt’oggi costituiti dalla pubblicazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, nel 1983, nel quale non compare riferimento nominativo alla massoneria e da una dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede che, in coincidenza con la promulgazione di tale Codice e con approvazione specifica del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, ribadisce la condanna e la diffida relativa all’appartenenza, venendo così a costituire interpretatio autentica del canone 1374 C.J.C.; inoltre altro elemento rilevante di questa fase è il documento ufficioso pubblicato sull’Osservatore Romano, non firmato, ma si presume che sia dello stesso dicastero vaticano che, il 23.02.1985, offre la motivazione della reiterazione della condanna e della diffida del 1983.
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Dopo questa sintesi, che attesta come dalla nascita della massoneria la Chiesa abbia sempre espresso nei suoi confronti un’attenzione magisteriale, passiamo, ora a verificare il contenuto di questi pronunciamenti e così verificare se, ed eventualmente come, nel corso di questi tre secoli sia mutata la portata giuridica magisteriale.
Ho fatto stato della prima pronuncia della Chiesa Cattolica sulla massoneria da parte di Papa Clemente XII del 1738 che prevedeva la “pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersiipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro tempore”.
Vari altri documenti dei Romani Pontefici sulla massoneria si sono succeduti negli anni seguenti a questo primo intervento, ma si deve attendere l’enciclica Quod sectam Massonum: Humanum genus pubblicata da Papa Leone XIII nell’anno 1884, per avere un documento magisteriale quadro sulla Massoneria.
Come sostiene Giovanni Cantoni, “i termini del documento non sono assolutamente riducibili alla denuncia — peraltro assolutamente fondata — dell’attività sovversiva svolta storicamente dalla massoneria contro la Chiesa e contro l’Antico Regime e ogni sua sopravvivenza; né si ritiene sufficiente il richiamo alla pratica del segreto, ma la denuncia e la condanna sono rivolti essenzialmente al livello dei princìpi, così che si possono riassumere nel modo seguente: nella massoneria la Chiesa condanna il veicolo del naturalismo, che è il sistema del razionalismo — ma anche dello scetticismo — e che si traduce nella pratica del laicismo, dell’indifferentismo e del relativismo; che nega il soprannaturale, la rivelazione e la grazia, quando non la stessa creazione, nonché la causa della necessità morale del soprannaturale, cioè il peccato originale.
Quanto all’attenzione dottrinale e giuridica della Chiesa, va notato come essa verta pressoché esclusivamente sul volto “razionalistico” o “freddo” della massoneria, con esclusione di quello “irrazionalistico” o “caldo”, dal momento che questo si condanna da solo.
Lo stesso Pontefice Leone XIII ritornò sul tema della massoneria in Italia con due documenti datati lo stesso giorno Inimica vis e Custodi, 8 dicembre 1892 (Enchiridion delle Encicliche, vol. 3, EDB, 1997, 1562- 1579). In quest’ultimo documento, che è una lettera rivolta al popolo italiano, afferma che: «Ricordiamoci che il cristianesimo e la massoneria sono essenzialmente inconciliabili, così che iscriversi all’una significa separarsi dall’altra».
La condanna della massoneria sostenuta esplicitamente in numerosi documenti dei Pontefici e che ha, come detto, nell’enciclica Humanum genus, l’espressione più intensa dal punto di vista argomentativo, viene recepita nella prima codificazione della Chiesa Cattolica, cioè nel Codex Iuris Canonici promulgato nel 1917.
Il Codice di Diritto Canonico del 1917 nel Libro II «Delle persone», nella parte terza intitolata «Dei laici», nel titolo XVIII «Le associazioni dei fedeli in genere», al c. 684 stabilisce definitivamente la norma: «I fedeli sono degni di lode se danno il nome alle associazioni erette o almeno raccomandate dalla Chiesa; si astengano dalle associazioni segrete, condannate, sediziose o che si studiano di sottrarsi alla legittima vigilanza della Chiesa».
Con grande chiarezza il legislatore invitava i fedeli di astenersi dalle associazioni segrete, condannate e non riconosciute da parte della Chiesa. Sono soltanto riconosciute associazioni validamente erette o almeno approvate dalla legittima autorità della Chiesa.
Nel libro V: dei delitti e delle pene, nel titolo XIII: i delitti contro autorità, persone, cose ecclesiastiche, il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Secondo diversi studiosi di diritto canonico bastava dare il nome per incorrere nella pena.
Il c. 2336 aggiunge altre pene per i chierici e i religiosi delinquenti iscritti alla massoneria: «i chierici e i religiosi che si iscrivono alla setta massonica o ad altre simili associazioni vanno denunciati alla S. C. per la dottrina della Fede» (c. 2336, § 2). Ipso facto questi:
LE PENE PREVISTE PER I CHIERICI E I RELIGIOSI ISCRITTI ALLA MASSONERIA
1° incorrono nelle scomuniche lata sentenza sancite nei predetti cc. 2334; 2335;
2° siano colpiti con la pena della sospensione o privazione del beneficio, ufficio, dignità, pensione o incarico, che avessero eventualmente nella Chiesa;
3° i religiosi siano puniti con la privazione dell’ufficio e della voce attiva e passiva e con altre pene ai sensi delle costituzioni.
La censura comporta vari ed inseparabili effetti riportati dai canoni del «Codex», tra i quali il divieto di amministrare lecitamente sacramenti e sacramentali, e, dopo la sentenza giudiziale, di riceverli (c. 2261); il divieto, se non sopraggiungono segni di pentimento, di essere sepolto con rito ecclesiastico (c. 2260).
Il 20 aprile 1949, in risposta alla domanda dell’Ordinario di Trento circa «un certo ramo della Massoneria che non solo permetterebbe ai suoi adepti di praticare liberamente la religione cattolica, ma inculcherebbe la fedeltà ad essa», il card F. Selvaggiani prefetto della S.C. del S. Uffizio, emanò la Dichiarazione nella quale confermò le disposizioni del Codice di Diritto Canonico circa le sette massoniche: «nulla è avvenuto da poter far cambiare, in questa materia, le decisioni della S. Sede e perciò permangono sempre, nel loro valore, per qualsiasi forma di Massoneria».
Il 19 marzo 1950, il P. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall’Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c’è la massoneria con la sua ostilità sempre rinnovata contro la Religione Cattolica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia più in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forzadel quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e di riprovazione».
Lo stesso fatto affermava p. Caprile, S.I., massonologo di fama internazionale, secondo il quale alcune persone in periodo conciliare insistevano sulla conciliabilità tra la Chiesa cattolica e la massoneria.
5. RISOLUZIONI PRESE DEL GRANDE ORIENTE DI FRANCIA (1952)
Il Grande Oriente di Francia in quel periodo prendeva le seguenti risoluzioni: «Il Convento del Grande Oriente di Francia, constatando che la libertà umana corre pericolo per le mene clericali del Vaticano in Francia, nei territori d’Oltremare dell’Unione Francese e nel mondo intero, decide, per poter contrapporsi alla Chiesa:
«1) di smascherare con tutti i mezzi il giuoco sottile della Segreteria di Stato del Vaticano il cui scopo è di imporre all’intera umanità la disonorata tutela della dittatura politico–economica e religiosa;
2) di invitare tutti i Massoni del Grande Oriente di Francia a lavorare sempre e in ogni luogo, a riunire tutti i laici e ad esigere da quelli che occupano funzioni importanti lo stesso ardore per la difesa dell’ideale delle istituzioni laiche;
3) di accettare nella lotta implacabile contro il clericalismo romano ogni alleanza compatibile con l’ideale massonico».
Nonostante la massoneria continuasse a contrapporsi programmaticamente alla Chiesa, durante il pontificato di Giovanni XXIII, si assiste a una proliferazione di approcci per un dialogo da entrambe le parti. Nel 1961 il giurista cattolico Alec Mellor pubblica il libro Nos Frères séparés, les francs-maçons. Il libro fa scandalo per le tesi propugnate (la scomunica comminata dalla Chiesa ai massoni non avrebbe alcuna giustificazione teorica e sarebbe pertanto da annullare).
Il tema massonico durante Congregazioni generali del Concilio Ecumenico Vaticano II
Durante il Concilio Vaticano II vi è stata più di una proposta, da parte di alcuni Padri conciliari sul tema della massoneria, che auspicava di favorire un atteggiamento misericordioso della Chiesa nei confronti degli iscritti alla massoneria, prevedendo anche l’abrogazione della scomunica prevista dal can. 2335 CJC del 1917.
Il tema riguardante la massoneria fu richiamato dal card. Ernesto Ruffini durante la 89a Congregazione generale e per ben 3 volte dal vescovo di Cuernavaca in Messico, Mons. Sergio Méndez Arceo che durante la 35a Congregazione generale (6 dicembre 1962), sottolineava che nella massoneria ci sono molti cristiani non cattolici, i quali, se conoscessero meglio la Chiesa, potrebbero essere un fermento per eliminare dalla massoneria quanto c’è in essa d’anticristiano e d’anticattolico; continuava il prelato che «l’origine stessa della massoneria non è stata anticristiana, e non mancano qua e là alcuni indizi, anche se tenui, di una certa riconciliazione con la Chiesa. La buona fede da una parte e dall’altra la storia, maestra della vita, potrebbero contribuire molto a guarire questo deplorevole scandalo. La Chiesa nostra madre misericordiosa, deve cercare la strada, sotto la spinta dello Spirito Santo». Richiamandosi alla sessione dell’anno precedente di nuovo durante la 71a Congregazione generale (20 novembre 1963) Mons. S. Méndez Arceo si riferiva alla massoneria «alla quale appartengono gli uomini di diverse religioni riuniti in un’associazione i cui principi, come ci insegna la storia, furono cristiani, e che anche oggi, in parte, rimane e si rinnova come cristiana. Si dovrebbero revocare le leggi che, contro tali associazioni, la Chiesa ha decretato non poche volte, affinché non capiti di separare nella Chiesa il bene dal male, andando contro la dottrina di Cristo, il quale insegnò che bisogna conservare la zizzania per non strapparla insieme col grano. Mi riferisco alla massoneria, nella quale si trovano non pochi cristiani, ma nella quale ci sono anche molti che credono in Dio rivelatore, e si chiamano cristiani, o almeno non cospirano né contro la Chiesa né contro la società civile». Mons. S. Méndez Arceo anche durante la 90a Congregazione generale richiama la libera muratoria.
In periodo Conciliare diversi studi riguardanti l’Istituzione massonica cercavano di presentare la massoneria in un’ottica diversa, spingendo verso una revisione della posizione assunta in passato dalla Chiesa.
In realtà il Concilio Vaticano II non offre alcuna base per un’intesa con i massoni, per un riconoscimento del loro spirito. Ripete invece la condanna degli errori indipendentemente dal doveroso amore per le persone. Il Concilio esorta al rispetto e all’amore del singolo massone come uomo, ma non al riconoscimento della sua dottrina quando è in contrasto con la fede.
Costituzione Apostolica di Paolo VI, Mirificus Eventus, (7 dicembre 1965)
È indetto un Giubileo straordinario in tutte le diocesi del mondo cattolico, con inizio dal 1° gennaio 1966 al termine del mese di maggio
Il Santo Padre Paolo VI il 7 dicembre 1965 emanava la Costituzione Apostolica Mirificus Eventus, nella quale concedeva la facoltà ad ogni confessore di assolvere dalle censure gli appartenenti alla massoneria, durante l’anno giubilare del 1966 indetto alla fine del Concilio Vaticano II:
“Da parte Nostra, stimando che anche questo possa contribuire a raccogliere più copiosi frutti dal Giubileo, con la Nostra apostolica autorità concediamo ai Confessori, debitamente approvati per le confessioni, le facoltà che seguono, delle quali essi potranno valersi soltanto nel periodo giubilare, in confessione e per il solo foro della coscienza. In virtù perciò di tali facoltà, detti confessori potranno: 1) assolvere dalle censure e pene canoniche tutti i penitenti, che in qualunque modo abbiano esternamente o scientemente aderito a dottrine eretiche, scismatiche o atee, purché sinceramente pentiti, detestino davanti al confessore gli errori professati, e promettano di riparare gli eventuali scandali. Il confessore imporrà loro una conveniente penitenza salutare, e li esorterà ad accostarsi con frequenza ai Sacramenti; 2) assolvere dalle censure e pene canoniche coloro che consapevolmente e senza autorizzazione abbiano letto o conservato presso di sé libri di apostati, di eretici o di scismatici, che propugnino apostasie, eresie o scismi, oppure altri libri espressamente proibiti con Lettera Apostolica. Il confessore imporrà loro una conveniente penitenza salutare, e darà loro le opportune istruzioni, perché detti libri siano, secondo i casi, conservati con la necessaria autorizzazione e cautela, o distrutti; 3) assolvere dalle censure e pene canoniche coloro che si siano iscritti a sètte massoniche o ad associazioni consimili, che combattono la Chiesa o le legittime autorità civili, purché si separino definitivamente dalle rispettive sètte o associazioni e promettano di riparare e di impedire, per quanto sarà possibile, gli eventuali scandali e danni. Il confessore imporrà loro una penitenza salutare, proporzionata alla gravità delle colpe; 4) dispensare, per giusto motivo, da tutti i voti privati, anche se riservati alla Santa Sede, commutandoli in altre opere di penitenza o di pietà, purché la dispensa non leda i diritti altrui.”.
Mantenendo una linea di trasparenza, la S.C. per la Dottrina della Fede in una Risposta al vescovo ausiliare di Milano, il quale chiedeva «una direttiva circa coloro che aderiscono alla Massoneria» afferma con chiarezza:
«Eccellenza, Con la lettera n. 1599 del 17 aprile 1973, l’Eccellenza Vostra si rivolgeva a questo S. Dicastero chiedendo una direttiva circa coloro che aderiscono alla massoneria.
Voglio comunicare a Vostra Eccellenza in merito alla questione che finora niente è cambiato nella legislazione che regola la materia.
Colgo l’occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio dell’Eccellenza Vostra Reverendissima devotissimo.
Francesco Card. Šeper, Prefetto..
La Congregazione decide di inviare la lettera riservata ad alcune Conferenze Episcopali.
Valore e interpretazione del c. 2335 del CIC del 1917. Appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche – una lettera riservata Complures episcopi, della S.C. per la dottrina della Fede (18 luglio 1974)
La norma penale canonica stabilita dal legislatore ed espressa nel c. 2335 del CIC del 1917, che vietava ai cattolici, sotto pena di scomunica, d’iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo, suscitò molte domande e diversi quesiti circa il valore e l’interpretazione del citato canone.
Il cardinale Franjo Šeper, prefetto della S.C. per la dottrina della Fede manda il 18 luglio 1974 una lettera riservata Complures episcopi, ad alcune conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per comprendere e conoscere meglio la natura e l’attività delle associazioni e il pensiero dei vescovi in proposito si di questo tenore:
S.C. per la dottrina della Fede 18 luglio 1974, lettera riservata Complures episcopi
«Eminentissimo signore,
molti vescovi hanno posto il quesito a questa s. congregazione circa il valore e l’interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d’iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo.
La S. Sede nel corso di un lungo esame di questo problema molte volte ha consultato le conferenze episcopali particolarmente interessate al caso per conoscere meglio la natura e l’attività attuale di codeste associazioni nonché il pensiero dei vescovi.
Ora la grande disparità delle risposte che esprime le diverse situazioni in ciascuna nazione non permette alla s. sede di mutare la legislazione generale vigente, che pertanto rimane in vigore fino a quando la nuova legge canonica sarà resa di diritto pubblico dalla competente pontificia commissione per la revisione del codice.
Nel considerare poi i casi particolari bisogna tener presente che la legge penale va interpretata in senso stretto. Pertanto si può con sicurezza insegnare e applicare l’opinione di quegli autori che ritengono che il predetto canone 2335 riguarda soltanto quei cattolici che si iscrivono ad associazioni le quali di fatto operano contro la chiesa.
Rimane tuttavia in ogni caso la proibizione per chierici, religiosi e membri degli istituti secolari di iscriversi alle associazioni massoniche.
Nel comunicarti questo, ti confermo il senso della mia profonda stima e rimango tuo aff.mo nel Signore
Franjo card. Šeper, prefetto
J. Hamer, segretario
Roma, 18 luglio 1974»
Dal documento emerge chiaramente lo sforzo compiuto da parte della Chiesa, e in modo particolare dalle diverse conferenze episcopali, dopo l’apertura del Concilio, per comprendere diverse realtà concrete del mondo moderno.
L’innovazione del documento, secondo alcuni studiosi, consisterebbe nel fatto che con la pena medicinale o censura di scomunica non sono puniti i cattolici appartenenti alla massoneria. Ricadono sotto le sanzioni stabilite dal canone soltanto i cattolici iscritti ad associazioni le quali di fatto «machinantur contra Ecclesiam».
In un’ottica diversa deve essere risolta la questione delle persone scomunicate ipso facto – per il fatto stesso di appartenere alla massoneria. Afferma a tal proposito sulla Civiltà Cattolica il P. Caprile: «Nessuno meglio di loro, in coscienza ed in piena lealtà, può giudicare della natura ed attività del gruppo massonico cui appartiene. Se la sua fede di cattolico non vi riscontra nulla di sistematicamente ostile e organizzato contro la Chiesa e i suoi principi dottrinali, morali, ecc., egli può rimanere nell’associazione. Non dovrà più essere considerato come scomunicato, e perciò – al pari di ogni altro fedele – potrà accostarsi ai sacramenti e partecipare pienamente alla vita della Chiesa. Non ha bisogno di una speciale assoluzione dalla scomunica, dal momento che questa, nel caso concreto, non urge più».
Anche il card. J. Król, presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, espresse le sue dichiarazioni a proposito della lettera riservata affermando: «La lettera del card. Šeper mostra chiaramente che la Chiesa continua a scoraggiare i cattolici dall’iscriversi alla massoneria, e che impone la pena della scomunica in caso di appartenenza a società segrete che siano attivamente ostili alla Chiesa».
Chiarimento della posizione della Chiesa sull’appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche, Dichiarazioni, (26 febbraio 1975) e (17 febbraio 1981)
Sette mesi dopo l’emanazione della Lettera riservata Complures Episcopi, circa il valore e l’interpretazione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917, il Nunzio Apostolico nella qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana, sollecitò la S.C. per la Dottrina della Fede chiedendo qualche chiarimento circa la Lettera, datata 19 luglio 1974. Il 26 febbraio 1975, infatti, sotto il Prot. n. 272/44, la Congregazione risponde al Nunzio Apostolico comunicando quanto segue:
«1): Sarebbe forse desiderabile (ma certamente non sufficiente e non da aspettare) una dichiarazione pubblica da parte dell’associazione in questione, nella quale si dicesse che non entra nelle intenzioni d’essa combattere la Chiesa. Sembra, però, che si possa dare fede a quei cattolici che, iscritti da molti anni nella Massoneria, sollecitano spontaneamente di essere ammessi ai sacramenti (ciò che era loro prima negato per questo motivo), dichiarando, «onerata ipsorum conscientia» che l’associazione nella quale sono iscritti non perseguita e non ha preteso loro dei compromessi contrari alla loro retta coscienza cristiana. Non sembra d’altra parte conveniente che i Vescovi facciano pubblicamente, nell’attuale situazione dei fatti, dichiarazioni su questa o quella associazione.
2): Dalla frase «machinari contra Ecclesiam» si può dire, in modo generale, che si deve riferire ai «delicta» contro la dottrina, le persone o le istituzioni ecclesiastiche. Si osservi che questo riguarda l’associazione come tale e non ciascun membro preso singolarmente».
Poiché la lettera riservata Complures episcopi, della S. C. per la dottrina della Fede, (18 luglio 1974) nel frattempo, era «diventata di dominio pubblico, e aveva dato luogo a interpretazioni errate e tendenziose».
Il prefetto della S.C. per la Dottrina della Fede, card. Franjo Šeper, in data 17 febbraio 1981 spiega in tre punti le disposizioni della Chiesa sull’appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche,
S. Congregazione per la dottrina della fede, il 17 febbraio 1981
In data 19 luglio 1974 questa congregazione scriveva ad alcune conferenze episcopali una lettera riservata sulla interpretazione del can. 2335 del Codice di diritto canonico che vieta ai cattolici, sotto pena di scomunica, di iscriversi alle associazioni massoniche e altre simili.
Poiché la suddetta lettera, divenuta di dominio pubblico, ha dato luogo a interpretazioni errate e tendenziose, questa congregazione, senza voler pregiudicare le eventuali disposizioni del nuovo codice, conferma e precisa quanto segue:
1) non è stata modificata in alcun modo l’attuale disciplina canonica che rimane in tutto il suo vigore;
2) non è quindi stata abrogata la scomunica né le altre pene previste;
3) quanto nella suddetta lettera si riferisce alla interpretazione da dare al canone in questione deve essere inteso, come era nelle intenzioni della congregazione, solo come un richiamo ai principi generali della interpretazione delle leggi penali per la soluzione dei casi di singole persone che possono essere sottoposti al giudizio degli ordinari. Non era invece intenzione della congregazione rimettere alle conferenze episcopali di pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme.
Roma, dalla Sede della S.Congregazione per la dottrina della fede, il 17 febbraio 1981
Franjo card. Šeper, prefetto
Fr. Jerôme Hamer, O.P.
arciv. tit. di Lorium, segretario
Il Prefetto, dunque, nella dichiarazione afferma che «1. non è stata modificata in alcun modo l’attuale disciplina canonica che rimane in tutto il suo vigore». Con l’interpretazione del c. 2335 del Codice di Diritto Canonico del 1917 si sono create interpretazioni «errate e tendenziose». Con la lettera del 19 luglio 1974 «la Santa Sede non intende abrogare la legge generale, che perciò rimane in vigore /…/ – dice sempre il P. Caprile: “una cosa è abolire una scomunica, altra è dichiarare i casi in cui non si incorre nella scomunica non abolita»”.
Nella seconda parte del punto terzo della dichiarazione, il Prefetto fa una chiarificazione sostenendo che spetta unicamente alla S.C per la dottrina della Fede «pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme».
C’è, tuttavia, qualcuno come ad es. Aldo A. Mola, direttore del Centro per la storia della massoneria collocato presso il Grande Oriente d’Italia, «studioso che non fa mistero di essere vicino alla Massoneria» nel libro Storia della Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, continua a sostenere e riportare «interpretazioni errate e tendenziose».
IL DIALOGO FRA CHIESA CATTOLICA E MASSONERIA
(1968–1983)
Gli anni che vanno dal 1968 al 1983 sono caratterizzati da tentativi di dialogo tra esponenti della Chiesa cattolica e quelli della massoneria
Il dialogo cattolico–massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero inizio in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, anche se in modo molto critico, diverse pubblicazioni.
La «dichiarazione di Lichtenau» (Lichtenauer Erklärung del 5 luglio 1970)
Nel 1968 inizia in Austria un dialogo fittissimo, che durerà per quindici anni, tra il cardinale viennese Franz König e rappresentanti della Loggia, in particolare Kurt Baresch. Quest’ultimo, nel 1983, ha pubblicato un libro dal titolo Katholische Kirche und Freimaurerei. Il cardinale di Vienna riesce a formare una commissione mista cattolico-massonica, la quale approda, nel 1970, a un documento comune: la famosa Dichiarazione di Lichtenau, che originariamente era destinata ad essere conosciuta solo da Paolo VI e dal cardinale Seper, allora Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede. In questo documento si ribadiva la proposta di abolire la condanna della massoneria. La «dichiarazione di Lichtenau» non è stata approvata ufficialmente dal Card. F. König. «Essa non ha mai ricevuto un riconoscimento ufficiale dalla Chiesa».
Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca circa l’appartenenza di Cattolici alla massoneria (Würzburg, 28 aprile 1980)
Negli anni 1974–1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituì una Commissione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell’appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria Il 12 maggio 1980 l’episcopato tedesco dopo un accurato studio durato sei anni, proclama l’inconciliabilità tra Chiesa e massoneria. È la svolta.
La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l’essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria.
Perciò questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974–1980); si trattò dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferirono solo ai Rituali».
Leggo le affermazioni conclusive dei colloqui tra la Chiesa Cattolica e la Libera muratoria, dove vengono esposti i motivi dell’incompatibilità:
Indipendentemente dal problema dell’inimicizia verso la Chiesa, la Conferenza episcopale tedesca ha esaminato dunque temi fondamentali relativi alla fede, alla spiritualità e alla struttura della vita cristiana. Sia che venga attuata una machinatio, sia che essa venga espressamente esclusa e venga invece affermata un’amicizia verso la Chiesa rimane l’insanabile contrasto nei principi fondamentali che rappresentano una profonda deformazione e rischiano di provocare una vera distruzione della vita di fede cristiana. Si tratta di una machinatio di carattere più intensivo, che è più pericolosa di quella pubblica ed esteriore, perché allontana i fedeli dalla Chiesa e mina la pretesa di verità della Chiesa stessa.
Dall’insieme dei problemi esaminati – dei quali naturalmente solo una parte è trattata nella Dichiarazione pubblica della Conferenza episcopale – deve essere ripreso un punto che mostra questo fondamentale contrasto: la posizione totalmente diversa nei confronti della verità. Durante i colloqui, la massoneria ha definito come la sua più originale caratteristica il pieno rifiuto del carattere oggettivo e assoluto di qualsiasi verità. Questo rifiuto è fondato sull’assoluta autodeterminazione dell’uomo. Al centro sta l’uomo, la dignità dell’uomo, la piena autodeterminazione dell’uomo.
Il risultato dei colloqui
Se già la discussione del primo grado, compiuta in precedenza dalla Chiesa evangelica, non aveva potuto eliminare serie difficoltà, la Chiesa cattolica, nell’esame dei primi tre gradi, ha dovuto costatare opposizioni fondamentali e insuperabili.
La libera muratoria non è mutata nella sua essenza. L’appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell’esistenza cristiana. L’esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure l’odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l’appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria è esclusa.
Motivi dell’incompatibilità
La visione che i liberi muratori hanno del mondo
La visione del mondo dei liberi muratori non è fissata in modo vincolante. Prevale la tendenza umanitaria ed etica. I libri rituali, contenenti testi stabiliti, con le loro parole ed azioni simboliche offrono un quadro di rappresentazioni, in cui il singolo libero massone può inserire le sue concezioni personali. Non si costata l’esistenza di una ideologia comune vincolante. Invece, il relativismo appartiene alle convinzioni fondamentali dei liberi massoni.
Un soggettivismo di questo genere non si può armonizzare con la fede nella parola di Dio rivelata e autenticamente interpretata dal Magistero della Chiesa. Inoltre genera una disposizione di fondo che mette in pericolo l’atteggiamento del cattolico verso le parole e le azioni della viva realtà sacramentale e sacra della Chiesa.
Il concetto di verità della Libera muratoria
I liberi muratori negano la possibilità di una conoscenza oggettiva della verità.
La relatività di ogni verità rappresenta la base della Libera muratoria. Poiché il libero massone rifiuta ogni fede nei dogmi, egli non ammette alcun dogma anche nella sua Loggia (cf. Dr. Th. Vogel, in KNA, 11 febbraio 1960, 6).
Dal libero massone si esige quindi che sia un uomo libero, che «non conosce alcuna sottomissione a dogma e passione» (E. Lennhoff – O. Posner, op. cit., col. 524 s.).
Ciò alimenta il rifiuto, per principio, di tutte le posizioni dogmatiche, che si esprime nella proposizione del Lessico dei liberi massoni: «Tutte le istituzioni a fondamento dogmatico, la più eminente delle quali può essere considerata la Chiesa Cattolica, esercitano coercizione alla fede» (E. Lennhoff – O. Posner, op. cit., col. 374).
Un tale concetto di verità non è compatibile con il concetto cattolico di verità, né dal punto di vista della teologia naturale, né da quello della teologia della rivelazione.
Il concetto di religione dei liberi muratori
La concezione della religione dei liberi muratori è relativista: tutte le religioni sono tentativi concorrenti ad esprimere la verità divina, che in ultima analisi è irraggiungibile.
Il concetto di Dio dei liberi muratori
Al centro dei Rituali si trova il concetto del «Grande Architetto dell’Universo». Nonostante la manifestazione di buona volontà nel tentativo di abbracciare ogni religione, si tratta di una concezione di stampo deistico.
In tale contesto non vi è alcuna conoscenza obiettiva di Dio nel senso del concetto personale di Dio del teismo. Il «Grande Architetto dell’Universo» è un «Esso» neutrale, indefinito e aperto ad ogni possibile comprensione. Ognuno può immettervi la propria concezione di Dio, il cristiano come il musulmano, il confuciano come l’animista o l’appartenente a qualsiasi religione. L’Architetto dell’Universo non è per i liberi massoni un essere nel senso di un Dio personale; perciò, per il riconoscimento dell’»Architetto dell’Universo» basta ad essi un arbitrario sentimento religioso.
Questa rappresentazione di un Architetto universale che troneggia in una lontananza deistica mina i fondamenti della concezione di Dio dei cattolici e della loro risposta al Dio che li interpella come Padre e Signore.
L’idea di tolleranza dei liberi muratori
Da questo concetto di verità deriva anche l’idea di tolleranza specifica della Libera muratoria. Per tolleranza, il cattolico intende la comprensione dovuta agli altri uomini. Invece fra i liberi muratori regna la tolleranza nei confronti delle idee, per quanto queste possano essere opposte fra loro.
Un’idea di tolleranza di questo genere scuote l’atteggiamento di fedeltà del cattolico alla sua fede e al riconoscimento del Magistero ecclesiastico.
Le azioni rituali dei liberi muratori
I tre Rituali dei gradi di Apprendista, Compagno e Maestro sono stati discussi nel corso di ampi colloqui e spiegazioni. Queste azioni rituali manifestano, nelle parole e nei simboli, un carattere simile a quello dei sacramenti. Esse suscitano l’impressione che, in tali circostanze, con azioni simboliche, si operi obiettivamente qualcosa che trasformi l’uomo. Il contenuto è un’iniziazione simbolica dell’uomo che, per tutti i suoi caratteri, sta in chiara concorrenza con la sua trasformazione sacramentale.
Le opposizioni indicate toccano i fondamenti dell’esistenza cristiana. Gli esami approfonditi dei Rituali e del mondo spirituale massonico mettono in chiaro che l’appartenenza contemporanea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria è esclusa.
Il Codice di Diritto Canonico del 1983
Il 25 gennaio 1983, Sua Santità Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo Codice di Diritto Canonico, manifestando il desiderio che “la nuova legislazione canonica diventi un mezzo efficace perché la Chiesa possa perfezionarsi, secondo lo spirito del Vaticano II e si trovi in condizioni sempre migliori per realizzare la sua missione di salvezza in questo mondo.
A tal proposito è utile precisare che, anche, la finalità della pena canonica ha un significato pastorale, giacché persegue unicamente l’integrità spirituale e morale della Chiesa intera ed il bene dello stesso colpevole; è per questo che i titolari della potestà coercitiva devono farne ricorso solo quando ciò sia necessario per far salva la disciplina ecclesiastica.
Infatti il Can. 1318 afferma: Il legislatore non commini pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non costituisca poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti più gravi.
Dopo questa premessa è opportuno, richiamare alcune Norme Generali per fare delle precisazioni:
Can. 1 – I canoni di questo Codice riguardano la sola Chiesa latina.
Can. 6 – §1. Entrando in vigore questo Codice, sono abrogati:
1) il Codice di Diritto Canonico promulgato nell’anno 1917;
2) anche le altre leggi, sia universali sia particolari, contrarie alle disposizioni di questo Codice, a meno che non sia disposto espressamente altro circa quelle particolari;
3) qualsiasi legge penale, sia universale sia particolare emanata dalla Sede Apostolica, a meno che non sia ripresa in questo stesso Codice;
4) così pure tutte le altre leggi disciplinari universali riguardanti materia che viene ordinata integralmente da questo Codice.
§2. I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica.
Can. 11 – Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.
La materia che stiamo trattando rientra nel campo delle sanzioni penali e il Codice dispone espressamente nel Can. 1323 che non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1) non aveva ancora compiuto i 16 anni di età;
Ultima norma generale che ritengo importante da evidenziare è quella prevista dal
Can. 18 – Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un’eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta.
Dopo queste premesse veniamo a ciò che afferma il codice sulla massoneria.
Nel 1983 viene promulgato il nuovo Codice di Diritto Canonico, in cui la parola “massoneria” scompare, lasciando il posto all’espressione più generale “sette che cospirano contro la Chiesa”.
Il can 1374 del C.J.C del 1983 recita testualmente:
“Chi dà il nome ad una associazione che cospira contro la Chiesa sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto.”
Secondo il can. 1374 CJC commette, quindi, il delitto chi s’iscrive ad un’associazione che cospira contro la Chiesa.
Il delitto si commette con l’iscrizione; si prescinde dalle azioni delittuose che si possano commettere in un momento successivo nell’attuazione degli obiettivi di tali associazioni.
Pertanto per la configurazione del delitto non è necessario che il soggetto sia membro attivo: basta la sola iscrizione.
Il delitto è permanente, giacché la situazione antigiuridica permane fintanto che dura l’iscrizione.
L’associazione deve perlomeno avere come uno dei propri obiettivi, quello di compiere atti che vanno in qualche modo contro la Chiesa. E’ necessario quindi che l’associazione cospiri veramente contro la Chiesa. Non è necessario che tutta la sua attività “natura sua” tenda a tale fine, ma basta che la cospirazione e macchinazione contro la Chiesa faccia parte istituzionalmente o di fatto dei suoi scopi o della sua attività.
Se un’associazione ha carattere nazionale è meno difficile stabilire la sua natura e la sua attività. Ma quando ha carattere internazionale, diventa molto difficile, perché essa qua e là potrebbe mutare fini e attività, o anche sminuire l’odio contro la Chiesa e abbandonare le macchinazioni contro di essa. Bisogna quindi vedere caso per caso. Spetta comunque alla Sede Apostolica, agli Ordinari del luogo, o alle Conferenze Episcopali stabilire caso per caso se una determinata associazione sia da annoverare tra quelle indicate nel canone in esame.
Si comprende facilmente che tale norma non è diretta solo contro la Massoneria, ma potrebbe avere riguardo, ad esempio, all’affiliazione ad un partito comunista concreto, o a qualsiasi associazione che militasse e macchinasse contro la Chiesa.
La corrispondente norma del CIC 1917, can. 2335, invece, faceva un’esplicita menzione delle associazioni massoniche; il nuovo codice, in linea con i criteri redazionali adottati, è stato omesso e un esplicito riferimento alla massoneria, includendo dette associazioni nella più ampia categoria generale costituita da qualsiasi associazione che effettivamente pretenda attentare contro la Chiesa, ma ciò, come vedremo, non cambia il giudizio negativo circa la massoneria, poiché i principi da questa perseguiti sono incompatibili con la dottrina della Chiesa.
Se l’adesione all’associazione comportasse apostasia (il ripudio totale della fede cristiana) eresia,(l’ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa), o scisma (il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti) si commette il delitto di cui a c. 1364, che è punito con la scomunica latae sententiae.
La sanzione, invece prevista dal can. 1374, è una pena ferendae sentetiae, duplice: per il semplice socio è indeterminata, lasciata, cioè, alla discrezione del giudice, o dell’ordinario, ma obbligatoria; per chi, invece, promuove o dirige tale associazione è l’interdetto, da infliggersi obbligatoriamente.
Le sanzioni penali nella Chiesa sono:
1) le pene medicinali o censure, (cann. 1331-1333), che secondo lo stesso significato lessicale, sono dirette alla correzione del reo.
2) le pene espiatorie di cui nel can. 1336, invece, sono dirette alla restaurazione della giustizia e dell’ordine sociale.
Can. 1341 – L’Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l’ammonizione fraterna né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo.
L’interdetto è una delle tre censure che l’ordinamento canonico prevede, oltre alla scomunica e alla sospensione. E’ una censura in forza del quale i fedeli, conservando la comunione con la Chiesa, non possono usufruire dei beni sacri. La differenza con la scomunica è fondamentalmente quella che l’interdetto non priva della comunione con la Chiesa.
Can. 1332 – Chi è interdetto è tenuto dai divieti di cui nel can. 1331, §1, nn. 1 e 2;
1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell’Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico;
2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti;
che se l’interdetto fu inflitto o dichiarato si deve osservare il disposto del can. 1331, §2, n. 1.
il reo se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l’azione liturgica, se non si opponga una causa grave;
Altra cosa è la scomunica latae setentiae, che priva della comunione con la Chiesa e in cui si può incorrere, come abbiamo visto prima, in questo caso, se l’adesione all’associazione comporta apostasia, eresia, o scisma, non è definita dal codice del 1983
E’ bene chiarire qual è il modo in cui vengono inflitte le pene nel diritto canonico.
I modi sono due, secondo che si tratti di pene ferendae sententiae, o di pene latae sententiae.
- Nelle pene ferendae sententiae, non si incorre automaticamente, ma esse devono essere inflitte. I modi per infliggere le pene ferendae sententiae sono due: a seguito di un processo giudiziario ed in questo caso è il giudice che irroga la pena purchè questa sia contemplata dalla legge universale, o particolare; oppure con decreto amministrativo, e in questo caso è l’Ordinario che infligge la pena purché anch’essa sia già prevista dalla legge universale, o particolare. Le pene ferendae sententiae formano la maggioranza delle pene come vuole il codice al can 1314: La pena per lo più è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta;
- Le pene latae sententiae sono, invece, quelle in cui si incorre ipso facto, o automaticamente, senza alcun atto dell’autorità, quando si commette il delitto. Le pene latae sententiae sono in genere comminate per i delitti più gravi e più atroci e devono essere espressamente previste dalla legge universale, o particolare, oppure dal precetto. Le pene previste dalla legge universale sono molto limitate; la scomunica è prevista soltanto in sette casi. Il numero molto limitato è espressivo dello spirito pastorale che anima il diritto penale canonico.
La parte II del Libro VI del Codice stabilisce i casi precisi in cui si comminano le pene latae sententiae:
- Pena di scomunica:
- apostasia ed eresia; agli scismatici è comminata la medesima pena (can. 1364 §1)
- profanazione delle specie consacrate, oppure la loro asportazione o conservazione a scopo sacrilego (can. 1367) – riservata (rimozione della pena) alla Sede Apostolica
- violenza fisica contro il Romano Pontefice (can. 1370) – riservata alla Sede Apostolica
- L’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (“Non commettere adulterio”) da parte di un presbitero o vescovo (can. 1378 §1) – riservata alla Sede Apostolica
- consacrazione di vescovi senza mandato pontificio, e chi da esso ricevette la consacrazione (can. 1382) – riservata alla Sede Apostolica
- violazione diretta da parte del confessore del sigillo sacramentale (can. 1388 §1) – riservata alla Sede Apostolica
- procurare l’aborto ottenendo l’effetto (can. 1398)
- La Congregazione per la dottrina della fede ha promulgato il 23 settembre 1988 il decreto Congregatio quo, con il quale ha reintrodotto la scomunica latae sententiae per “chiunque registra con qualsiasi strumento tecnico ciò che nella confessione sacramentale, vera o simulata, fatta da sé o da un altro, viene detto dal confessore o dal penitente, oppure lo divulga con strumenti della comunicazione sociale”.
Questa scomunica era già stata emessa nel 1973; poi il Codice di diritto canonico, promulgato nel 1983, non l’aveva esplicitamente ratificata e quindi ne aveva sancito l’abrogazione; per questo nel 1988 la scomunica è stata reintrodotta con decreto.
La costituzione apostolica Universi dominici gregis (Giovanni Paolo II, 22 febbraio 1996), che detta le norme per lo svolgimento del conclave, stabilisce la scomunica latae sententiae:
- per gli addetti al conclave che sono tenuti al segreto, in caso di violazione del segreto stesso (n. 58) – riservata alla Sede Apostolica
- per i cardinali che incorrono nel peccato di simonia nell’elezione del sommo pontefice (n. 78)
- per i cardinali che ricevessero da qualsivoglia autorità civile l’incarico di proporre il veto, o il cosiddetto “ius exclusivae”, o che anche solo lo palesassero nel collegio cardinalizio o a qualche cardinale elettore (n. 80)
- per i cardinali che realizzassero ogni forma di patteggiamenti, accordi, promesse od altri impegni di qualsiasi genere, che li possano costringere a dare o a negare il voto ad uno o ad alcuni (n. 81)
- Il Codice dei canoni delle Chiese orientali o in latino Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, correntemente abbreviato CCEO, è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990 (con vigore dal 1º ottobre 1991) e costituisce il codice comune a tutte le Chiese sui iuris diverse dalla Chiesa latina. (sono distinte per forme di culto liturgico e pietà popolare, disciplina sacramentale, terminologia e tradizione teologica)
Can. 1448 CCEO
(= CIC83, C.1369) §1. Chi in un pubblico spettacolo o discorso, o in uno scritto pubblicamentedivulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale proferisce una bestemmia, oppure offende gravemente i buoni costumi, oppure esprime ingiurie contro la religione o la Chiesa o eccita all’odio e al disprezzo, sia punito con una pena adeguata.
(= CIC83, C.1374) §2. Chi si iscrive a un’associazione che complotta contro la Chiesa, sia punitocon una pena adeguata.
Pertanto ricapitolando e ponendo a confronto il canone 2335 del 1917 e il 1374 del 1983, notiamo una differenza redazionale, ma anche di contenuto:
il can, 2335 del 1917 recita:
«Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorità civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335)
Il can 1374 del C.J.C del 1983, invece, recita testualmente:
“Chi dà il nome ad una associazione che cospira contro la Chiesa sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto.”
La portata giuridica della dichiarazione del 1983
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
DICHIARAZIONE SULLA MASSONERIA
È stato chiesto se sia mutato il giudizio del Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di Diritto Canonico essa non viene espressamente menzionata come nel Codice anteriore.
Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie.
Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione.
Non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito, e ciò in linea con la Dichiarazione di questa S. Congregazione del 17 febbraio 1981 (Cf. AAS 73, 1981, p. 240-241).
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Dichiarazione, decisa nella riunione ordinaria di questa S. Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 26 novembre 1983.
Joseph Card. RATZINGER
Prefetto Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo tit. di Lorium
Con la promulgazione del Codice del 1983, alcuni fedeli hanno ritenuto erroneamente, non rilevando nel codice alcuna menzione della massoneria, né alcuna condanna esplicita di essa, che ciò fosse motivo per pensare che fosse possibile la doppia appartenenza di un battezzato alla massoneria.
Pertanto, dal momento che vi era la possibilità che si diffondesse fra i fedeli l’errata opinione secondo cui ormai la adesione a una loggia massonica fosse lecita, la Congregazione per la dottrina della fede ha ritenuto suo dovere far conoscere il pensiero autentico della Chiesa in proposito e metterli in guardia nei confronti di un’appartenenza incompatibile con la fede cattolica.
La Congregazione è pertanto intervenuta con una dichiarazione del 26.11.83, che ha inteso collocarsi ad un livello più profondo e d’altra parte essenziale del problema: sul piano cioè dell’inconciliabilità dei principi, il che significa sul piano della fede e delle sue esigenze morali.”
A spiegare, ulteriormente la portata della Dichiarazione è intervenuta circa un anno dopo una Riflessione, pubblicata sull’Osservatore Romano.
“Per un cristiano cattolico – afferma la “Riflessione ad un anno dalla Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede”, dal titolo: Inconciliabilità tra fede cristiana e Massoneria, pubblicata sull’Osservatore Romano l’11 marzo 1985 – non è possibile vivere la sua relazione con Dio in una duplice modalità, scindendola cioè in una forma umanitaria – sovraconfessionale e in una forma interna – cristiana. Egli non può coltivare relazioni di due specie con Dio, né esprimere il suo rapporto con il Creatore attraverso forme simboliche di due specie. D’altronde un cristiano cattolico non può nello stesso tempo partecipare alla piena comunione della fraternità cristiana e, d’altra parte, guardare al suo fratello cristiano, a partire dalla prospettiva massonica, come a un «profano».
Anche quando, come già si è detto, non vi fosse un’obbligazione esplicita di professare il relativismo come dottrina, tuttavia la forza relativizzante di una tale fraternità, per la sua stessa logica intrinseca ha in sé la capacità di trasformare la struttura dell’atto di fede in modo così radicale da non essere accettabile da parte di un cristiano, «al quale cara è la sua fede» (Leone XIII).
Questo stravolgimento nella struttura fondamentale dell’atto di fede si compie, inoltre, per lo più, in modo morbido e senza essere avvertito: la salda adesione alla verità di Dio, rivelata nella Chiesa, diviene semplice appartenenza a un’istituzione, considerata come una forma espressiva particolare accanto ad altre forme espressive, più o meno altrettanto possibili e valide, dell’orientarsi dell’uomo all’eterno.
Pertanto, si può affermare che è il metodo massonico a essere incompatibile con la fede.
Proprio considerando tutti questi elementi la Dichiarazione della S. Congregazione ha affermato che la iscrizione alle associazioni massoniche «rimane proibita dalla Chiesa» e i fedeli che vi si iscrivono «sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione».
Con questa ultima espressione, la S. Congregazione indica ai fedeli che tale iscrizione costituisce obiettivamente un peccato grave e, precisando che gli aderenti a una associazione massonica non possono accedere alla Santa Comunione, essa vuole illuminare la coscienza dei fedeli su di una grave conseguenza che essi devono trarre dalla loro adesione a una loggia massonica.
La S. Congregazione dichiara infine che «non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche, con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito». A questo proposito il testo fa anche riferimento alla Dichiarazione del 17 febbraio 1981, la quale già riservava alla Sede Apostolica ogni pronunciamento sulla natura di queste associazioni che avesse implicato deroghe alla legge canonica allora in vigore (can. 2335).
La Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede del 1983 si pone, dunque, su un piano che tende a evidenziare l’inconciliabilità dei principi tra Chiesa Cattolica e massoneria, che fa riferimento al livello della fede e delle sue esigenze morali.
Non mancano, comunque, talune implicazioni dal punto di vista giuridico.
Com’è noto, alcune categorie di fedeli che si trovano in uno stato di peccato grave, per una determinata condizione di vita, non possono accedere alla Santa Eucarestia, i battezzati che si iscrivono alla massoneria sembrano trovarsi nella medesima situazione, perché vivono uno stato di vita, che è incompatibile con la fede e la dottrina della Chiesa, che non consente loro di accedere alla Santa Eucarestia.
Qualora il battezzato iscritto alla massoneria giudicasse possibile accostarsi all’Eucarestia, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo e renderlo edotto che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa. Ciò non significa che la Chiesa non abbia a cuore la situazione di questi fedeli, che, del resto, non sono esclusi dalla comunione ecclesiale.
Il can 1374 del C.J.C del 1983 deve essere letto alla luce della Dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede, che lo integra.
“Chi dà il nome ad una associazione che cospira contro la Chiesa sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto.”
Come ho detto prima, il canone in esame individua due categorie di soggetti che sono puniti con una pena ferendae sententiae, ma la loro appartenenza all’associazione deve essere manifesta.
Infatti, il can. 915 del CJC, stabilisce che: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto».
La formula «e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile.
Le tre condizioni richieste, secondo il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, sono:
a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell’imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;
b) l’ostinata perseveranza, che significa l’esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;
c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale.
E’ chiaro che il fedele che dovesse essere iscritto alla massoneria, senza che ciò sia manifesto, è in ogni caso, in uno stato di peccato grave e pertanto non può accedere alla sacra Eucarestia, senza commettere sacrilegio.
Qualcuno potrebbe chiedersi, ma vi è un fondamento scritturale per impedire a un fedele di accedere alla Sacra Eucarestia?
Il testo scritturistico cui si rifà da sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: «Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor 11, 27-29).
L’essere indegno perché si è in stato di peccato pone anche un grave problema giuridico nella Chiesa: appunto al termine «indegno» si rifà il canone del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali che è parallelo al can. 915 latino: «Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni» (can. 712). In effetti, ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione.
Pertanto, in conclusione, mi piace osservare che la Chiesa quando impone raramente una pena lo fa perché non vuole la morte del peccatore, ma perché questo si converta e viva!
Giancarlo Cerrelli