La comunità cristiana di fronte alle sfide della Gendercrazia 

LA FAMIGLIA, NUOVA PERIFERIA ESISTENZIALE? 

La comunità cristiana di fronte alle sfide della Gendercrazia 

Brescia 4 ottobre 2014

La manipolazione del diritto

Avv. Giancarlo Cerrelli

Per delineare brevemente il percorso che porta alla manipolazione del diritto da parte del gender è bene chiarire anzitutto che cosa sia il diritto e quale trasformazione esso abbia subito. 

Il diritto, un tempo, non era scritto nel comando di un principe, in un testo autoritario, ma era un ordine scritto nelle cose, da leggere con occhi umili e da tradurre in regole di vita. Esso è stato però trasformato da scienza che legge la natura (ossia la grande realtà dove sono scritti i canoni del giusto) a strumento per manipolare la realtà.

Con l’avvento della modernità si afferma una libertà intesa come auto-determinazione della volontà, che è concepita come dominium. La cifra essenziale della modernità sta nella riscoperta di un nuovo stato (non ordine) di cose, che, mettendo da parte l’ordine naturale, pretende di fondarsi sull’individualità.

Si tende così ad esaltare i cosiddetti “diritti umani”, intesi come esercizio illimitato della libertà, negando, però, il loro fondamento (un ordine naturale oggettivo spontaneamente conosciuto dall’intelligenza). In tal modo si lascia ampia strada all’arbitrio che presenta come “diritti” degli autentici anti-diritti, in quanto atti contrari all’ordine naturale oggettivo.

La visione dignitaria dei diritti umani presente nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948  è stata completamente rovesciata in seguito, sotto l’influsso di correnti culturali d’impronta relativistica e libertaria che hanno goduto, fin dagli anni 1950, dell’appoggio dell’OMS e della Banca Mondiale, oltre che da una serie di ONG.

Siamo in presenza di una democrazia totalitaria, una filosofia politica apparentemente ugualitaria e democratica, ma il cui obiettivo è il perseguimento di uno scopo politico assoluto.

È una nuova concezione del diritto che aggredisce in primis l’istituto della famiglia, considerata una sovrastruttura culturale.

La famiglia viene ridotta alla dimensione affettiva e il matrimonio diventa un insieme di diritti motivati dall’affetto. In realtà, siamo oggi di fronte a tre grandi equivoci:

1.  Si vogliono trasformare i desideri in  diritti fondamentali. 

2.  Contro il principio di uguaglianza, si vogliono trattare in maniera uguale cose diverse. 

3. Si ritiene che il matrimonio, come istituto giuridico, sia la consacrazione dell’amore tra due persone (mentre l’amore non è un principio giuridico e l’ordine giuridico non può concedere tutela normativa a un vincolo affettivo).

Dal 1968 abbiamo assistito a una rivoluzione culturale che proclamava il divieto di vietare e il primato del desiderio. Aborto, contraccezione, droga legalizzata, rifiuto di ogni morale sessuale: sono le parole chiave della rivoluzione studentesca. E con il ’68 inizia anche ad affermarsi l’ideologia gender, che, innestandosi sull’humus del relativismo, mira ad indifferenziare i sessi, sostituendo il sesso biologico con il gender, inteso come un costrutto culturale e sociale. Il diritto diviene allora lo strumento per l’istituzionalizzazione di una nuova cultura, che progressivamente e sistematicamente depotenzia l’istituto familiare.

Le leggi sul divorzio (1970), sull’aborto (1978), la riforma del diritto di famiglia (1975) sono tutte iniziative legislative e istituzionali volte ad esaltare l’individualità anziché la socialità. La loro approvazione è indicativa di come le leggi recepiscano la rivoluzione culturale.

Se concentriamo la nostra attenzione sul percorso di questa rivoluzione culturale, osserviamo come, a livello europeo, il percorso sia segnato da molte tappe importanti.

Nel 1994 si ha la prima Risoluzione del Parlamento Europeo che preconizza due conferenze mondiali dell’ONU: quella del Cairo del 1994, dove nasce il post-moderno diritto alla “salute riproduttiva”, e la conferenza di Pechino del 1995 sulla donna, che sposa l’ideologia del gender e sostituisce il sesso biologico con un genere dettato dalla volontà e dal desiderio della persona. Viene inoltre introdotto il concetto di “antidiscriminazione”, non inteso però nel senso di tutela da comportamenti discriminatori, bensì come diritto di tutti a tutto.

Muovendosi in piena sintonia con tale prospettiva, la Commissione Europea si è impegnata per far sì che nella Carta dei diritti fondamentali sottoscritta a Nizza nel 2000 ed entrata in vigore nel 2009, venisse meno ogni riferimento al dato naturale: all’articolo 9, infatti, si prevede che “sono garantiti il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, ma non si specifica a chi siano garantiti.

Il Trattato di Lisbona all’art. 19 introduce inoltre il concetto di orientamento sessuale.

Tra il 2006 e il 2007 il Parlamento Europeo promulga poi tre Risoluzioni riguardanti l’omofobia, in cui si definisce l’omofobia come avversione irrazionale nei confronti degli omosessuali e dei transessuali basata sui pregiudizi.

In queste Risoluzioni appaiono nuovi cruciali concetti: “orientamento sessuale” e “identità di genere”.

Particolarmente importante, anche per gli effetti avuti in Italia, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri (2010) sulle misure per combattere la discriminazione motivata da orientamento sessuale e identità di genere.

La Raccomandazione CM/REC(2010)5  è stata recepita e approvata per decreto dal Dipartimento delle Pari Opportunità, il 16 aprile 2013, al tempo del ministro Fornero (governo Monti). L’UNAR si è poi fatto carico di derivarne la Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere (2013-2015).

Molto chiara poi la Risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all’omofobia in Europa nella quale è scritto che il Parlamento Europeo, “ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali la coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrono attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti”.

Il 4 febbraio 2014 è stata approvata dal Parlamento Europeo una Risoluzione sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere, nella quale si afferma che la Commissione dovrebbe promuovere l’uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all’istruzione e ai giovani.

Da questa sintetica panoramica si evince quanto alacre sia stata l’opera delle istituzioni della UE nel promuovere l’agenda gender. A questo va aggiunta però anche l’azione delle corti europee, impegnate in un progressivo smontaggio delle leggi nazionali che pongono limiti all’autodeterminazione e nel fare prevalere i “diritti umani” secondo la concezione prima delineata.

La Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) di Strasburgo, che, nonostante il nome non è un organismo dell’Unione Europea, ha fatto più di un “intervento creativo” in materia di riconoscimenti dei “nuovi diritti”. Sebbene non abbia voce in capitolo sulle legislazioni nazionali dei Paesi europei e le sue sentenze non siano vincolanti, la CEDU viene spesso citata come fonte autorevole per scardinare il diritto vigente nei singoli Stati europei.

Nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) è espresso chiaramente che il diritto a sposarsi riguarda l’uomo e la donna: “l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famigliasecondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto” (Art. 12)

L’escamotage utilizzato dalla CEDU è stato lo spostamento dell’attenzione dall’art. 12 ad altri due articoli: l’art. 8, che riguarda il diritto alla privacy, al rispetto della vita privata e familiare (un concetto molto elastico) e l’art. 14, che riguarda il divieto di discriminazione (intesa non come tutela da comportamenti persecutori, ma come diritto di tutti a tutto).

Così, per esempio, nella nota soluzione Schalk e Kopf c. Austria del 2010, la CEDU afferma che il diritto di sposarsi, sancito dal succitato art. 12, non va necessariamente limitato al matrimonio tra persone di sesso opposto, bensì va inteso nel senso che ogni uomo ed ogni donna hanno il diritto di contrarre matrimonio, senza limiti e vincoli quanto al sesso del coniuge. E addirittura che sarebbe “artificioso mantenere l’opinione secondo cui, a differenza della coppia eterosessuale, una coppia di partner dello stesso sesso non potrebbe godere di un diritto alla vita familiare’ ai sensi dell’art. 8” della Convenzione.

La stessa CEDU, però, si arresta dinanzi alla discrezionalità del legislatore nazionale, che non è affatto obbligato – sono parole dei giudici di Strasburgo – a riconoscere alle coppie omosessuali il diritto al matrimonio, trattandosi di situazioni giuridiche non equiparabili. Fino a quando non si introdurranno nell’ordinamento nazionale le unioni civili registrate, non vi saranno i presupposti affinché i giudici di Strasburgo possano invocare il rispetto del divieto di discriminazione fra situazioni (unioni riconosciute e matrimonio) analoghe trattate in modo diverso.

A  livello italiano, occorre poi fare i conti con gli interventi creativi dei giudici nazionali, i quali, per superare l’ostacolo della normazione positiva, si appellano sempre più frequentemente ai precedenti della Corte di Strasburgo, pur non essendo questi, come si è detto, immediatamente vincolanti.

La sentenza madre è la n.138/2010: la Corte Costituzionale ha dichiarato che all’unione omosessuale spetta il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri e che spetta al Parlamento individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. La motivazione addotta dalla Corte è la seguente: “Non si possono ignorare le rapide trasformazioni della società e dei costumi, il superamento del monopolio detenuto dal modello di famiglia tradizionale, la nascita spontanea di forme diverse di convivenza, che chiedono protezioni, si ispirano al modello tradizionale e, come quello, mirano ad essere considerate e disciplinate” .

Si potrebbero citare numerosi altri esempi, tra più recenti il tentativo del Tribunale dei Minori di Roma del 30 agosto 2014 di introdurre per via giudiziaria l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, interpretando in modo creativo l’art. 44 della L. 184/83 sull’adozione.

Numerose sono le minacce alla famiglia che provengono anche dal fronte legislativo. Sono infatti sul tavolo numerose proposte che, se approvate, la indeboliranno fatalmente: il progetto del governo d’introdurre le unioni civili tra omosessuali, con l’equiparazione di queste unioni al matrimonio; la privatizzazione della separazione e del divorzio; il  “divorzio sprint” . Sono tutte azioni che mirano alla distruzione della famiglia, intesa come unione feconda e generativa tra un uomo e una donna. 

Non va infine scordato che resta in attesa di essere discusso dal Senato, dopo l’avvenuta approvazione alla Camera, il d.l. antiomofobia . Le leggi contro l’omofobia giocano un ruolo molto importante per diffondere e imporre l’ideologia del gender. È indubbiamente giusto punire la violenza contro gli omosessuali. Ma questa è già punita. In Italia la violenza rivolta contro un omosessuale in quanto tale porta anzi all’applicazione dell’aggravante dei «motivi abietti».

Le leggi sull’omofobia, con il pretesto di punire la violenza, mirano in realtà a incriminare: 

l’«omonegatività» (l’opinione negativa sul comportamento omosessuale, che spesso deriva da motivi religiosi), 

l’«eterocentrismo» (cioè l’idea che l’eterosessualità sia la condizione normale dell’uomo) e 

l’«eterosessismo» (che considera le unioni eterosessuali di maggiore valore sociale rispetto a quelle omosessuali). 

Questi però sono  delitti di opinione: comunque le si giudichi nel merito, vietare di esprimere opinioni negative sull’omosessualità equivale a violare la libertà di opinione, di espressione e di religione.

È utile ricordare a questo proposito che il 4 giungo 2013 il Pew Research Center ha pubblicato uno studio sull’omofobia nel mondo, dove risulta chiaramente che l’Italia non ha alcuna emergenza omofobia da affrontare… di quale discriminazione intendiamo parlare, dunque?

Le ultime “battaglie” alle quali stiamo assistendo riguardano infine la trascrizione nel registro di Stato Civile dei matrimoni omosessuali contratti all’estero e il cognome paterno come optional.

Nel  Messaggio sulla famiglia inviato dal Consiglio episcopale permamente dela CEI (26 settembre 2014) i Vescovi ricordano che  non sostiene la famiglia “chi non esita a dare via preferenziale a richieste come il riconoscimento delle cosiddette unioni di fatto o, addirittura, l’accesso al matrimonio per coppie formate da persone dello stesso sesso. Del resto, che aspettarsi per la famiglia se la preoccupazione principale rimane quella di abbreviare il più possibile i tempi del divorzio, enfatizzando così una concezione privatistica del matrimonio?”

Con il Cardinale Bagnasco, pensiamo anche noi che “La famiglia – troppo «disprezzata e maltratta » (Papa Francesco) – merita più considerazione sul piano culturale e molto più sostegno a livello sociopolitico. Trascurare la famiglia, o peggio indebolirla con forme somiglianti, significa rendere fragile e franosa la società intera. In un progetto di vita che un uomo e una donna pubblicamente dichiarano e assumono con il matrimonio, la collettività riconosce un «soggetto» con doveri e diritti ai quali lo Stato si obbliga. Così facendo, attesta che il nuovo nucleo è una realtà stabile che genera futuro e bene per tutti; essenziale non solo per la continuità ma anche per l’organizzazione del vivere comune. Per questo la famiglia non è una questione privata ma pubblica, è un bene non solo per la coppia ma per tutti. Non c’era bisogno di una crisi così grave e perdurante per riconoscere che la famiglia naturale è veramente il presidio della tenuta non solo affettiva ed emotiva delle persone, ma an­che sociale ed economica. Per questo invitiamo le famiglie a farsi protagoniste della vita sociale attraverso reti virtuose…”

(Prolusione, settembre 2014). 

Non bisogna arrendersi, pensando che la storia sia lineare secondo il mito illuminista che presenta la verità come figlia del tempo. La storia la facciamo noi, uomini e donne, e non dobbiamo arrenderci alla storia ineluttabile. 

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