Il Senato ha approvato all’unanimità – con 161 voti favorevoli – un disegno di legge che introduce nel codice penale l’art. 577-bis, istituendo il reato di “femminicidio”, punito con l’ergastolo se l’omicidio della donna avviene per motivi di odio di genere o per reprimerne diritti, libertà o personalità. Si è trattato, secondo alcuni, di un passaggio “storico”. Ma dietro gli applausi e l’enfasi, emergono motivi seri di perplessità giuridica e culturale.
Una legge inutile dal punto di vista penale
Il nostro ordinamento già prevede pene gravissime per l’omicidio, fino all’ergastolo nei casi aggravati. Non vi è alcuna lacuna normativa da colmare: introdurre un reato speciale legato al sesso della vittima è una duplicazione normativa che non aggiunge tutela reale, ma introduce un principio discutibile. La legge penale deve punire i fatti, non selezionare le vittime in base all’identità. In questo modo si crea una gerarchia tra vittime, che non trova giustificazione né sul piano costituzionale né su quello della giustizia sostanziale.
Una norma pericolosa: strumento di abuso
La nuova norma si presta a una lettura soggettiva e ideologica: basterà invocare motivazioni discriminatorie o limitazioni alla “libertà della donna” per inquadrare certi reati entro il nuovo paradigma. Questo apre la porta a strumentalizzazioni gravi, specialmente in contesti familiari o affettivi deteriorati, dove il confine tra conflitto, vendetta e vittimismo può essere sottile. Il rischio è quello di trasformare il diritto penale in un mezzo improprio di lotta personale, in cui alcuni soggetti – anche in malafede – possono ottenere vantaggi processuali facendo leva su categorie emotivamente e politicamente protette.
Un articolato ambiguo e ideologico
Il nuovo art. 577-bis punisce con l’ergastolo chi cagiona la morte di una donna “come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna”, o “in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”, o ancora “come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.
Formulazioni tanto estese quanto indeterminate, che fanno coincidere l’odio di genere con categorie vaghe e soggettive, come il “controllo” o la “prevaricazione”. Chi stabilirà, e con quali criteri, che un omicidio è motivato da dominio o possesso “in quanto donna”? E se la dinamica del delitto è familiare, passionale o patologica? La norma, così costruita, non punisce i fatti, ma interpreta le intenzioni secondo una chiave ideologica.
Questo spostamento del baricentro della giustizia – dai fatti agli atteggiamenti interiori – è profondamente lesivo del principio di legalità e trasforma il diritto penale in uno strumento identitario. È un modello che trasferisce nel codice la logica del “reato d’opinione”, con conseguenze gravi sul piano probatorio e garantista.
La radice vera della violenza: la crisi della famiglia
Il fenomeno della violenza sulle donne è reale e grave, ma per comprenderlo occorre andare alla radice. Non si tratta solo di devianza individuale, ma del fallimento delle relazioni. Questo fallimento ha origine nella progressiva destrutturazione della famiglia, iniziata a livello giuridico e culturale a partire dal secondo dopoguerra, con una accelerazione dagli anni ’70 in poi. L’indebolimento dell’unità familiare, la precarietà affettiva, la perdita del ruolo paterno e la banalizzazione del vincolo hanno prodotto rapporti instabili, violenti, privi di responsabilità. Pensare di rimediare a tutto questo con un nuovo reato penale è illusorio e sintomo di miopia legislativa.
Conclusione
Il nuovo reato di femminicidio è una risposta simbolica e ideologica, che non risolve il problema della violenza e rischia di minare i principi fondamentali del diritto. È una legge che non serve, perché l’omicidio è già severamente punito. È una legge che discrimina, perché seleziona le vittime in base al genere. Ed è una legge che può essere usata impropriamente, colpendo ingiustamente chi si trova coinvolto in vicende familiari o affettive complesse.
La violenza non si contrasta con nuove etichette penali, ma con una cultura della responsabilità, con l’educazione all’affettività stabile, e soprattutto con una riscoperta del valore della famiglia come luogo originario della dignità della persona, uomo o donna che sia.
Il testo passerà ora alla Camera per l’approvazione definitiva.