L’articolo di Marcello Veneziani, uscito su Panorama, racconta una vicenda che lascia sgomenti: un uomo, separato e con figli, si scopre padre “a sua insaputa” perché la sua ex compagna, senza informarlo, ha deciso di utilizzare il seme da lui congelato anni prima per concepire un figlio. La notizia, già di per sé sconvolgente dal punto di vista umano, solleva interrogativi enormi sul piano giuridico.

1. La paternità ridotta a formalità

Il racconto di Veneziani mette in luce un aspetto che il nostro diritto non ha ancora affrontato in maniera compiuta: la possibilità che un uomo diventi padre senza alcuna decisione consapevole, ma solo in forza di un consenso prestato in passato, spesso frettolosamente e senza adeguata informazione.

In Italia, la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabilisce che il consenso deve essere libero, consapevole e sempre revocabile fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Tuttavia, la prassi delle cliniche, le clausole dei moduli firmati e soprattutto le interpretazioni giurisprudenziali hanno reso incerto il confine tra consenso effettivo e “consenso presunto”.

2. La Corte costituzionale e l’irrevocabilità del consenso

Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza n. 161 del 24 luglio 2023 della Corte costituzionale. In quel caso una donna aveva chiesto l’impianto dell’embrione crioconservato, nonostante nel frattempo si fosse separata dal marito. L’uomo, opponendosi, aveva ritirato il consenso precedentemente prestato, sostenendo di non poter essere obbligato a diventare padre.

La Corte, però, ha dichiarato costituzionalmente legittima la norma dell’art. 6, comma 3, della legge 40/2004 che prevede l’irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, ritenendo che:

  • prevalesse la tutela della salute fisica e psichica della donna,
  • e la dignità stessa dell’embrione.

L’embrione come vita

Su quest’ultimo punto è importante essere chiari: l’embrione non è un “grumo di cellule”, ma un essere umano nella fase iniziale del suo sviluppo. Come tale ha diritto inviolabile alla vita e alla tutela giuridica. Non può essere soppresso, manipolato o abbandonato, perché la sua dignità è la stessa di ogni persona umana.

La Corte, nel sottolineare la “dignità dell’embrione”, ha affermato un principio importante, ma non sufficiente. La protezione della vita nascente non può andare a scapito di un altro diritto fondamentale: quello del padre a non essere ridotto a semplice fornitore di materiale genetico.

3. Il principio dell’interesse del minore

Il figlio che nasce da una simile scelta unilaterale ha pieno diritto a due genitori e a una identità certa. Ma questa legittima tutela non deve cancellare il fatto che la nascita è avvenuta attraverso un abuso di paternità.

4. Violazioni potenziali e responsabilità giuridiche

La vicenda apre almeno tre fronti di responsabilità:

  1. La responsabilità della clinica, che avrebbe dovuto acquisire un consenso attuale e non meramente “storico”. Consentire a una donna di utilizzare materiale genetico senza l’assenso del partner al momento dell’impianto può costituire una grave violazione delle regole sul consenso informato.
  2. La responsabilità civile della donna, che ha agito unilateralmente, imponendo all’uomo una paternità non condivisa.
  3. Il vuoto legislativo, che lascia campo libero a interpretazioni difformi e alla sostanziale supremazia della volontà materna.

5. La famiglia scavalcata dal diritto individuale

Sullo sfondo, vi è la progressiva decostruzione della famiglia come luogo naturale della generazione. La maternità surclassa la paternità, la coppia è sostituita dall’individuo, il figlio è spesso considerato un “progetto personale” più che frutto di un’unione.

Il risultato è quello che Veneziani descrive con acutezza: un uomo reso padre suo malgrado, una donna che diventa madre quasi per rivalsa, e un bambino che nasce in un contesto di conflitto e non di amore condiviso.

6. La necessità di una riforma equilibrata

Il legislatore deve affrontare con urgenza la questione, tenendo insieme due principi non negoziabili:

  • tutela assoluta dell’embrione, in quanto vita umana che non può mai essere soppressa o trattata come materiale biologico,
  • tutela della paternità, che non può essere annullata o calpestata da decisioni unilaterali.

Occorre stabilire che il consenso alla PMA deve essere attuale, reciproco e confermato da entrambi i partner al momento della fecondazione; ogni utilizzo unilaterale di gameti o embrioni senza consenso deve essere vietato e sanzionato.

Conclusione

Il caso riportato da Veneziani è un campanello d’allarme. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 161/2023, ha mostrato come la bilancia dei diritti tenda oggi a proteggere la donna e l’embrione, sacrificando però la libertà dell’uomo. Ma se l’embrione è giustamente considerato vita da proteggere, non per questo il padre deve essere ridotto a un ruolo marginale.

La vera giustizia consiste nel tenere insieme le due tutele: il diritto dell’embrione a vivere e il diritto del padre a essere rispettato nella sua libertà e responsabilità. Solo così si restituisce dignità alla genitorialità e si ricolloca la nascita nel suo contesto naturale: la famiglia, fondata sulla condivisione e sull’amore, non sull’arbitrio individuale.

24280cookie-checkQuando la paternità diventa un abuso: il vuoto giuridico della procreazione artificiale

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